Se il centro estetico utilizza apparecchi elettromedicali applicati alla persona, tali apparecchi costituiscono una fonte di rischio, pertanto deficienze nel funzionamento possono mettere in serio pericolo l’incolumità del paziente.
Per questo il legislatore, non potendo trascurare questo aspetto fondamentale legato alla sicurezza, ha sancito tutta una serie di disposizioni con la norma CEI 64/8 sez. 710, in particolare attraverso provvedimenti e controlli sull’impianto elettrico a cui anche i centri estetici sono sottoposti, essendo ritenuti ad uso medico come studi odontoiatrici, diagnostici, terapeutici, di riabilitazione, sale per esami endoscopici e radiologici.
E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza (0-1-2) di ciascun ambiente e fornire il dato al progettista dell’impianto elettrico. Il gruppo di appartenenza dà luogo a periodicità diverse ed è un obbligo del datore di lavoro per mantenere in efficienza tutte le misure di sicurezza.
L’entrata in vigore del DPR 462/01 obbliga quindi i locali ad uso medico, e quindi anche i centri estetici, alla verifica biennale degli impianti elettrici da parte dell’organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.