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SCADENZA – Obblighi di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche entro il 30 giugnoSCADENZA – Obblighi di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche entro il 30 giugno

Confartigianato Bari mette a disposizione dei soggetti interessati privi di sito internet una sezione dedicata del proprio sito
Si ricorda che il 30 giugno prossimo scade il termine per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, secondo cui i soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in natura, sono tenuti ogni anno a rendere pubbliche alcune informazioni.

Soggetti interessati

L’obbligo di dare pubblicità ai contributi percepiti riguarda:

gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, ecc..)
le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri
le imprese commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfettari e minimi).
Oggetto degli obblighi informativi
L’obbligo di pubblicità riguarda le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti (in denaro e/o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

Informazioni da pubblicare

Le informazioni devono essere fornite in forma sintetica. In particolare, le informazioni da riportare sono:

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
denominazione del soggetto erogante;
somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
data di incasso;
causale.
Limite di valore
L’obbligo di pubblicazione scatta nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario nell’anno solare precedente sia pari o superiore a € 10.000

Modalità di pubblicazione
Le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 del Codice Civile devono pubblicare le informazioni in esame nella nota integrativa del bilancio d’esercizio se redatto in forma estesa e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

I soggetti che invece redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro imprese, imprenditori individuali, società di persone) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di ricezione dei contributi.

Sottolineiamo che per gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto Registro effettuata dai soggetti che concedono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale della associazione di categoria di appartenenza.

Confartigianato mette a disposizione dei soggetti interessati privi di sito internet una sezione dedicata del proprio sito.
Per informazioni sul servizio: 3355261922
Articolo scritto da Confartigianato Gioia il 24/06/2022 - Letto 366 volte



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