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Gli organizzatori del corso: Il dott. Antonicelli e Pino Leone
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Verifichi periodicamente gli impianti elettrici?Verifichi periodicamente gli impianti elettrici?

Scopri la periodicità delle verifiche! Nel 2002 è scattato l'obbligo per il datore di lavoro (anche con un solo un dipendente) della verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 ogni:

•2 anni (verifica biennale) per:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, definiti da CEI 64-8 sez. 751, ovvero le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con relativo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)
c) Locali adibiti ad uso medico (medici, dentisti, estetiste, ecc.)

•5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni:
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a cura del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle succitate è una inosservanza che viene contestata al suddetto da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Sono previste sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. 462/01:
(Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1032,91 in caso di applicazione dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da € 2000 a 10.000 in caso di violazione dell’allegato IV del D.lgs. 81/08 Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

Obbligo di richiesta delle verifiche:
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, come previsto dal DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o imprese installatrici.
Il Dott. Federico Antonicelli, Presidente della Confartigianato UPSA di Gioia del Colle, ha stipulato una Convenzione con un'azienda abilitata dal Ministero.

Evita inutili sanzioni,
Contattaci per informazioni ed un preventivo gratuito:  335 5261922.


Articolo scritto da Confartigianato Gioia il 18/11/2014 - Letto 1774 volte



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