Con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.8.2014, si ribadisce la necessità del titolo professionale di Estetista ai sensi della Legge n°1/1990 per i c.d. centri di abbronzatura: siano essi gestiti con servizi di accompagnamento della clientela che strutturati in forma di "fai da te”.
In quest’ultimo caso, in particolare, anche la mera messa a disposizione di apparecchiature abbronzanti (con avvio e utilizzo della lampada a cura del cliente stesso) non esclude l’applicazione della legge professionale e dunque dei necessari titoli di abilitazione e di autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di tale attività d’impresa.