A seguito della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014,
riportante in allegato i modelli del "Libretto di impianto” e dei
"Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi
disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del
cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali,
imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le
risposte alle domande più frequenti.
IMPIANTO
TERMICO
1. Gli
ultimi cambiamenti nelle definizioni di "impianto termico” e "unità
immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e
incertezze. Cosa si intende per "impianto termico”?
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs.
192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e
degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici
esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le
ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la definizione di "impianto
termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05.
L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che
ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto
termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici
i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico
debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in
modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di
potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più
apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al
servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al
focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
· gli
edifici residenziali monofamiliari.
· le
singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad
esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di
assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un
uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione
puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici
quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla
climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze
tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei
locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di
temperature controllate.
CONTROLLO E
MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
2. Chi
stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare
sugli impianti termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dell’impianto
termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,
provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05
definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo,
in caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate; l'amministratore, in caso di
edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio; il proprietario o l'amministratore
delegato in caso di edifici di
proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti
ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da
effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi
impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere
conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e
componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni
o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali
interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale
né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo
alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di
generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o
manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal
senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola
d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della
normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha
inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui
esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul
pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10
febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere
annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi
raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo
sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data
prevista per il successivo intervento.
LIBRETTO DI
IMPIANTO
3. Quando si
compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila
questo documento?
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la
climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di
un "Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è
quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce
i preesistenti modelli di "libretto di impianto” e "libretto di
centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da
tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto
delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico.
L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi
impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede
a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a
descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del
responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei
controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o
di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli
adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga
comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove
installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di
efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su
chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi
modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di
impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di
impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo
nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione
invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di
rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati)
dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi
libretti di impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia
centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo
autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
TRATTAMENTO
DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
4. Nel nuovo
modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per
"senza recupero termico”, " a recupero termico parziale” e " a
recupero termico totale”?
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:
· il
termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a
perdere;
· il
termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in
cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
· il
termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.
CONTROLLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA
5. Quando e
su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
I controlli di efficienza energetica,
si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 "in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici
di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10
kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica
riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto
legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione
della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento
dell’acqua, dove previsti.”
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza
energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in
esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione,
come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da
poter modificare l’efficienza energetica.”
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con
la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di
efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di
utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli
intervalli di potenza di cui alla nota "1” dell’allegato A del
D.P.R. 74/2013 che recita "I
limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva
dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”,
si precisa che per "stesso
impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo
quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di
distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite
riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di
controllo di efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze,
(maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma
1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel
senso di "maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013
che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si
possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i
controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10
febbraio 2014, prevede che "gli
impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano
esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1.
Ai fini della applicazione del DM 10
febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di
eventuali consumi elettrici degli ausiliari.
PERIODICITÀ
DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
6. Quando
deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica
all’autorità competente?
I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di compilazione
del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione
dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite
dall'installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.
Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del
rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia
autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A
dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.